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Legge 27/12/2002 n. 289a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità in terno b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonchè quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative. 8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso. 9. Il comma 5 dell'articolo 24 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato. Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata Legge n. 448 del 2001, le parole da: "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse. 10. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. 11. A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie e dalla riscossione dei crediti d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti. 12. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla Legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003. 13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione supe- 14. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 4 del Decreto- Legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112. 15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi. 16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne dà comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente. 17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI. 18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo. 1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. All'articolo 6, comma 3, della Legge 29 marzo 2001, n. 135, le parole da: "attraverso bandi annuali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse è da finalizzare al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5". Il comma 4 dell'articolo 6 della citata Legge n. 135 del 2001 è abrogato. 3. All'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del comma 2 si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002". 4. L'articolo 6 del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente: "Articolo 6. - (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite) 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1º gennaio 2004. 2. Entro il 30 giugno 2003, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario". 5. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al Regio Decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale. 7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è avviata con la regione Valle d'Aosta-Valle 'Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria.
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